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Con il DL n. 61 del 1° giugno 2023, si sono attivate le procedure per fronteggiare la situazione emergenziale che ha colpito l’Emilia Romagna. Oltre alla proroga del Superbonus 110 al 31 dicembre 2023, il decreto ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per alcuni mesi. Tuttavia, non dimentichiamo che queste somme dovranno essere regolate in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
In questo articolo riportiamo tutte le misure previste dal decreto alluvione.
Estensione del Superbonus 110
Il Superbonus 110 sarà prorogato fino al 31 dicembre 2023 per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali. Le misure d’urgenza si applicano principalmente ai comuni situati in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
Si sospendono i seguenti termini in scadenza entro il 31 agosto 2023:
- versamenti tributari;
- termini legati ai contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria;
- versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973;
- trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
- versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- adempimenti tributari dei soggetti con residenza, sede legale o operativa nei territori oggetto del decreto;
- adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le PA a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale;
- versamenti e adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di Definizione Agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023;
- termini di pagamento per fatture, avvisi di pagamento, rate, importi sospesi e non pagati relativi all’energia elettrica, al gas, all’acqua e ai rifiuti urbani.
Per quanto riguarda pagamenti fiscali e ritenute alla fonte, sarà necessario effettuare il pagamento di tutti i pagamenti sospesi entro il 20 novembre 2023. Lo stesso termine vale anche per gli adempimenti diversi dai versamenti.
Le cartelle di pagamento e i versamenti sospesi relativi a ingiunzioni e atti, riprenderanno, invece, a decorrere dal 1° settembre 2023. Per fatture, bollette di energia, gas, acqua e rifiuti urbani, sarà possibile ottenere una proroga di senza sanzioni fino a un massimo di 6 mesi.
Tutte le novità sul Superbonus 110
Il Superbonus 110 è stato esteso fino al 31 dicembre 2023 per coprire le spese sostenute in tutti i territori interessati dal decreto, ma solo per i soggetti elencati nell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Rilancio. Questa proroga si applica solo ai soggetti di cui al comma 9, lettera b). Possono quindi beneficiarne persone fisiche al di fuori di impresa, arti o professioni che hanno eseguito interventi su unità immobiliari.
L’estensione riguarda solo coloro che, entro il 30 settembre 2022, hanno completato almeno il 30% dei lavori previsti per l’intero intervento. Questi soggetti possono ancora usufruire del Superbonus al 110 fino al 30 settembre 2023. Tuttavia, si riferisce alle sole aree interessate dalle emergenze alluvione.
Ulteriori misure e sospensioni
Di seguito, le principali ulteriori misure.
- La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha differito – senza applicare sanzioni o interessi – al prossimo anno le rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi ai comuni interessati dal decreto.
- I termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportano prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, sono sospesi fino al 31 luglio 2023.
- Sono sospesi fino al 31 luglio anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
- Fino al 31 luglio, viene sospeso il termine di cui all’articolo 124 del Codice penale in relazione alle querele.
- Dal 1° maggio al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.
- Per lo stesso periodo, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi.
- Sospesi fino al 31 agosto 2023 tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati dopo tale data, inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali. Sono esclusi i termini e i procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile.
- Per la partecipazione ai concorsi, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 31 agosto 2023, possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che non abbia potuto partecipare per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio. La richiesta del candidato deve essere presentata entro massimo 10 giorni successivi al 2 giugno.
- Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione per l’anno accademico 2022/2023 – escluse la tassa regionale e l’imposta di bollo – gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea che, per la data del 1° maggio, risultano residenti o domiciliati nei territori interessati dal decreto.
- I lavoratori subordinati privati e dipendenti, che sono residenti, domiciliati o lavorano presso le zone interessate possono ricevere un’integrazione al reddito, con contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali, per un periodo di tempo minimo di 15 e massimo di 90 giornate.
- Co.co.co., titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio sono residenti, domiciliati o lavorano presso i territori colpiti dalle emergenze possono ricevere un’indennità una tantum pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni – per un contributo complessivo massimo di 3.000 euro.
- Per le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati si autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti.
Proroga per le società e le imprese colpite dall’alluvione
Le imprese e le società che sono state colpite dall’alluvione possono richiedere una proroga per il pagamento di eventuali tasse o contributi dovuti. La domanda di proroga deve essere presentata all’ente competente entro 60 giorni dall’evento calamitoso. Generalmente, la proroga è concessa solo se vengono prodotti documenti che attestino la perdita subita a causa dell’alluvione.
Per società e imprese con sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione sono inoltre sospesi fino al 30 giugno 2023 i termini legati a:
- versamenti riferiti al diritto annuale;
- adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
- pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario;
- pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, oppure beni mobili e immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.
La sospensione è valida dal 1° maggio al 30 giugno 2023 e si applica alle società e imprese che, alla data del 1° maggio, hanno sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione.