Oltre agli aiuti stanziati dal governo Meloni col decreto alluvioni, i residenti delle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna possono richiedere la sospensione del mutuo. L’ordinanza, emessa della Protezione Civile e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2023, prevede che le banche su richiesta dell’ABI, diano a chi ha subito gravi disagi socio-economici la possibilità di sospendere i mutui.
Nel dettaglio, l’Ordinanza è stata implementata in seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per 12 mesi a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena a partire dal 1° maggio 2023.
In particolare si prevede quanto segue. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile.
L’articolo 11 dell’Ordinanza prevede quindi la sospensione dei mutui per i soggetti coinvolti. In particolare, possono richiedere la sospensione i soggetti titolari di mutui relativi a:
- edifici sgomberati o inagibili;
- attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Come richiedere la sospensione del mutuo per l’alluvione in Emilia Romagna
È possibile richiedere la sospensione del pagamento del mutuo per l’immobile presso gli istituti di credito e le banche, fino alla fine dello stato di emergenza o fino a quando l’abitazione non sarà nuovamente abitabile.
La sospensione del pagamento può riguardare l’intera rata o solo la quota capitale. Per farlo, è necessario presentare un’autocertificazione che attesti il danno subito, redatta in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con successive modifiche e integrazioni.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare ai mutuatari la possibilità di sospendere le rate, tramite avviso pubblicato sul proprio sito internet e affisso nelle filiali.
Nell’avviso devono essere specificati i tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi, calcolati secondo l’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori. Inoltre, deve essere indicato un termine di almeno trenta giorni per esercitare il diritto di sospensione.
Qualora la banca o l’intermediario finanziario non rispetti i termini e i contenuti dell’avviso, le rate in scadenza fino al 4 maggio 2024 sono sospese automaticamente, senza costi aggiuntivi per il mutuatario.
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