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Tutti i contribuenti, inclusi titolari di partita IVA e società di qualsiasi tipo, possono beneficiare di un bonus barriere architettoniche del 75% per effettuare interventi sugli immobili di proprietà o in locazione. Questo bonus edilizio non è limitato ai soggetti IRPEF, ma è disponibile anche per i soggetti IRES. Inoltre, la categoria catastale dell’immobile non è un fattore determinante per accedere all’agevolazione, quindi il bonus può essere utilizzato sia per gli immobili strumentali che per quelli commerciali.
L’unico vincolo presente è dato dal D.M. 236/1989, che contiene le prescrizioni tecniche per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati. Un’opzione che, sebbene sia stata trascurata in passato, dopo alcune precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate è diventata di grande attualità.
Su quali edifici si applica il bonus barriere architettoniche?
La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la detrazione fiscale introdotta dal nuovo articolo 119-ter nel Decreto Rilancio 2022. Ciò significa che il bonus sarà ancora disponibile per alcuni anni. Inoltre, con il decreto 11/2023, noto come “Decreto Cessioni”, è stata prevista la possibilità di scegliere se beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito per questo bonus fino alla sua scadenza naturale. Questa nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione del 50% per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, già prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR, e al Superbonus che prevede la detrazione maggiorata al 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma solo a condizione che siano eseguiti lavori di traino.
Il nuovo bonus 75% per le barriere architettoniche non è soggetto a condizioni come la realizzazione di altri interventi o la presenza di disabili. Tuttavia, l’agevolazione si applica solo agli interventi in edifici già esistenti, e non per interventi in fase di costruzione o per lavori di ristrutturazione che prevedono demolizione e ricostruzione. Non ci sono limitazioni in riferimento alla categoria catastale o ad altre classificazioni dell’immobile.
Chi può usufruire dell’agevolazione?
I soggetti che possono usufruire del bonus barriere architettoniche sono:
- le persone fisiche;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Il bonus può, quindi, essere utilizzato dai soggetti IRES e da tutti gli altri contribuenti, sia sugli immobili di proprietà che su quelli utilizzati a fronte di un contratto di locazione. È inoltre ammessa l’opzione per sconto o cessione.
Bonus barriere architettoniche per gli immobili di qualunque categoria
La risposta 444/2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul diritto di ottenere il bonus per gli interventi effettuati su immobili strumentali di qualsiasi categoria, compresi gli immobili “merce”. In questo caso ha fornito indicazioni ad un’impresa che aveva intenzione di rimuovere gli ostacoli alla mobilità su degli immobili di sua proprietà concessi in locazione. Secondo l’Agenzia, la norma non individua i soggetti beneficiari e si limita a riconoscere il beneficio agli “edifici esistenti”, per cui è possibile ottenere il bonus anche per gli immobili classificati come beni strumentali per natura.
L’Agenzia, sulla base delle indicazioni della circolare 23/2022 ha ribadito che la detrazione “spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali”.
Anche per quanto riguarda gli immobili dati in locazione: “in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio la detrazione può spettare ai detentori dell’immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio”.
Sconto in fattura e cessione per chi paga l’IRES
La risposta 475/2022 ha precisato che, anche per le imprese che rientrano nel regime IRES è prevista la possibilità di usufruire di sconti o cessioni. La domanda era stata posta da una società che cercava chiarimenti riguardo alla possibilità di utilizzare il bonus del 75% per migliorare l’accessibilità di un locale commerciale in affitto, nonché il diritto di esercitare le opzioni alternative all’uso diretto della detrazione.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate riporta: “la società, come qualunque altro contribuente, potrà avvalersi delle disposizioni previste dall’art. 121 del decreto Rilancio, in base al quale potrà optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per le modalità alternative della cessione o dello sconto”.