Una sentenza che cambia le carte in tavola per il settore creditizio: secondo il Tribunale di Padova, l’assenza di chiarezza sul piano di ammortamento comporta la nullità del contratto di mutuo. Le implicazioni per banche, investitori e mutuatari sono profonde.
Nullità mutuo per indeterminatezza degli interessi: la decisione che apre un nuovo fronte giurisprudenziale
Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 605 del 14 aprile 2025, ha dichiarato la nullità di due contratti di mutuo, motivando che i relativi piani di ammortamento non specificavano in modo comprensibile il regime di capitalizzazione degli interessi. La decisione si discosta in modo rilevante dall’orientamento consolidato della Cassazione a Sezioni Unite del 2024, che aveva escluso la nullità in un caso simile.
Nel dettaglio, i piani allegati ai contratti non riportavano né la quota interessi né l’importo della prima rata, elementi fondamentali per ricostruire il costo effettivo del finanziamento. Per il Tribunale, questa carenza informativa viola il principio di determinatezza previsto dall’art. 1346 c.c.
Nullità mutuo e piano di ammortamento incompleto: il punto critico della trasparenza
Alla base della pronuncia c’è un elemento chiave: i contratti mancavano del corredo informativo minimo necessario per consentire al mutuatario di calcolare l’ammontare degli interessi dovuti. In assenza di indicazioni sul regime di capitalizzazione – semplice o composta – il costo complessivo del mutuo risultava incerto.
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) ha evidenziato che solo nel caso di capitalizzazione composta il valore attuale del finanziamento coincideva con il valore delle rate. Nella versione a capitalizzazione semplice, la discrepanza confermava l’indeterminatezza del contratto.
Nullità mutuo e differenze con la Cassazione: un precedente che fa riflettere
Questa pronuncia rappresenta un cambio di rotta rispetto alla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 15130/2024), che aveva ritenuto valido un contratto contenente TAN, TAEG, durata e suddivisione delle rate, anche in assenza dell’esplicitazione sul regime di ammortamento.
Nel caso padovano, al contrario, i contratti risultavano privi di qualunque riferimento alla composizione delle rate e alla distinzione tra quota capitale e interessi. Per il Tribunale, tale lacuna non riguarda la mera convenienza economica, ma incide sulla validità del contratto per mancanza di trasparenza.
La prova della cessione e la validità della fideiussione
Tra le altre questioni affrontate, spiccano anche l’esame della titolarità del credito e la validità della fideiussione. Il Tribunale ha ritenuto che, pur in assenza di un’elencazione dettagliata in Gazzetta Ufficiale, la disponibilità dei documenti contrattuali da parte della banca costituisse una prova presuntiva sufficiente della cessione.
In merito alla fideiussione, è stato rigettato l’argomento relativo alla decadenza ex art. 1957 c.c.: la banca aveva inviato una richiesta di pagamento entro sei mesi, soddisfacendo così i requisiti previsti, anche senza ricorrere subito all’azione giudiziaria.
Conclusioni: la trasparenza nei mutui diventa criterio di validità
Il Tribunale di Padova ha applicato l’art. 117, comma 7, del Testo Unico Bancario e ha riconosciuto la nullità dei mutui per indeterminatezza dell’oggetto contrattuale, sostituendo il tasso contrattuale con il tasso minimo dei BOT. In mancanza di una specifica previsione, è stato adottato il regime di capitalizzazione semplice, più favorevole al cliente.
Questa sentenza potrebbe segnare una svolta per l’intero comparto bancario e finanziario: la nullità del mutuo non è più solo un’ipotesi teorica, ma una conseguenza concreta della carenza di trasparenza informativa. Per le banche e gli investitori immobiliari, si rafforza la necessità di garantire contratti chiari, completi e pienamente comprensibili.