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Contratto: è possibile recedere se abbiamo già firmato?

Di ImmoBillion
4 Luglio 2023
in Mercato Immobiliare
Tempo di Lettura: 5 min
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1.4k
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Indice

  • 1 Risoluzione del contratto per mutuo dissenso
  • 2 Annullamento del contratto per impossibilità della condizione
  • 3 Impossibilità sopravvenuta
  • 4 Stipula avvenuta in situazioni di pericolo o di bisogno
  • 5 Recesso e disdetta
  • 6 Diritto di recesso o di ripensamento

Per legge, il contratto ha una forza vincolante tra le parti. Questo significa che entrambe sono tenute ad adempiere i patti e le obbligazioni assunti reciprocamente. Tuttavia, non esiste un contratto che duri per sempre, neanche se non è stato fissato un termine di scadenza. In molti casi, infatti, può infatti essere risolto legalmente senza conseguenze negative per chi decide di sottrarsi agli impegni assunti in precedenza. 

Ma come si fa a recedere da un contratto già firmato?

In realtà ci sono diverse possibilità per annullare, disdire o revocare l’impegno preso, anche per iniziativa di una sola delle parti del contratto. A condizione, però, che si comunichino le intenzioni nei modi previsti. Vediamo tutte le ipotesi possibili.

Risoluzione del contratto per mutuo dissenso

Il primo metodo per risolvere un contratto, implica un accordo tra le parti coinvolte. Questa modalità è basata sulla volontà comune e non unilaterale, permettendo di annullare gli effetti del contratto e prevenendo eventuali contestazioni. Tuttavia, richiede un completo accordo reciproco. 

Facciamo un esempio. Mario ha firmato un contratto preliminare di vendita con un’impresa di costruzioni per un immobile in cui intendeva vivere con la sua famiglia. Purtroppo, il giorno successivo, tutta la famiglia è coinvolta in un incidente e lui rimane l’unico superstite. Il costruttore, data la gravità della situazione, acconsente a risolvere consensualmente il contratto. Questo permette ad Antonio di non essere più obbligato ad acquistare la casa.

Quello riportato è un esempio un po’ estremo. Infatti, le parti hanno il diritto di sciogliere il contratto senza dipendere da eventi gravi o circostanze inaspettate. Potrebbero anche stipulare un nuovo accordo con termini differenti. Tornando al nostro esempio, il costruttore avrebbe potuto offrire l’acquisto di una casa più piccola ad un prezzo inferiore e con condizioni più favorevoli.

Il solo vincolo da rispettare è la forma. Se il contratto, come nella compravendita immobiliare, richiede la stipula scritta, non è possibile risolverlo verbalmente, nemmeno d’accordo tra le parti. 

Tuttavia, non sempre le parti si trovano d’accordo e, di conseguenza, sciogliere un contratto potrebbe non essere semplice. In particolare quando il rapporto tra le parti è squilibrato a causa di un diverso peso economico. Basti pensare al caso di un consumatore, cliente di una grande azienda fornitrice di energia, luce, gas, telefonia e connettività internet). Pertanto, è opportuno esaminare le altre possibili modalità di risoluzione del contratto.

Annullamento del contratto per impossibilità della condizione

Il contratto stipulato può essere automaticamente annullato se la condizione prevista risulta impossibile da soddisfare. Questa consiste in un evento futuro e incerto. Può essere sospensiva o risolutiva:

  • sospensiva se è previsto che accada dopo la stipula (ad esempio, compro un appartamento a Milano se riuscirò ad ottenere il trasferimento lavorativo lì entro un anno);
  • risolutiva, al contrario, se si stabilisce che – ad esempio – il contratto di compravendita immobiliare si risolverà se l’acquirente sarà trasferito in un altra città nei prossimi 5 anni.

Ci sono circostanze che non sono controllate dalle parti e che possono causare l’impossibilità di adempiere un contratto, come le guerre o i disastri naturali. D’altra parte, le condizioni che dipendono esclusivamente dalla volontà di una sola delle parti, come “ti pagherò se vorrò”, sono considerate invalide. Se una condizione sospensiva è impossibile, il contratto è considerato nullo. Per evitare malintesi e controversie, le condizioni devono essere definite in modo chiaro e preciso nel contratto, con termini qualificati come essenziali. In caso di mancato adempimento, il contratto si risolve. Una clausola risolutiva espressa può essere inclusa nel contratto per specificare i casi in cui la risoluzione è automatica.

Impossibilità sopravvenuta

L’articolo 1463 del Codice civile disciplina la risoluzione del contratto a causa dell’impossibilità sopravvenuta delle prestazioni pattuite. Il mancato adempimento può causare ingenti danni al creditore della prestazione, ad esempio a chi non riceve la merce ordinata nei tempi stabiliti e deve quindi interrompere la produzione, o a chi riceve un servizio incompleto o malfunzionante, come un software o un progetto pieno di errori che lo rendono inutilizzabile o addirittura pericoloso. Chi ha commesso l’errore può giustificarsi con circostanze eccezionali, ma solo alcuni casi consentono di sciogliere il contratto.

Tralasciando il risarcimento dei danni, che è sempre richiesto in caso di inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta di eseguire una prestazione può portare alla risoluzione del contratto. L’unica condizione è che sia al di fuori del controllo del debitore e non gli possa essere addebitata. Pensiamo al caso di un’alluvione che rende inagibile una casa venduta, uno sciopero che impedisce la consegna di prodotti deperibili ecc.

Tuttavia, le difficoltà di una delle parti a pagare il prezzo o a procurarsi i prodotti promessi in vendita (impotenza finanziaria) non costituiscono un impedimento sopravvenuto, neanche in caso di crisi economiche come durante la pandemia di Covid-19, in cui i contratti di locazione di negozi sono stati giudicati validi, anche durante il lockdown.

Stipula avvenuta in situazioni di pericolo o di bisogno

Un contratto concluso in circostanze ingiuste, ovvero con una delle parti in uno stato di grave pericolo o bisogno che la porta a promettere o dare più del doppio del valore della prestazione, può essere annullato se la controparte era a conoscenza della situazione. Facciamo un esempio. Luca riceve una telefonata dall’ospedale che lo informa che la moglie è in fin di vita. Per riuscire a vederla ha bisogno di un trasporto privato, ma il trasportatore approfitta della situazione e chiede 2mila euro per 20 chilometri di tragitto. In questo caso il contratto può essere rescisso dal giudice e la parte lesa può ricevere unicamente un “equo compenso”.

Recesso e disdetta

Nei contratti a lungo termine (come ad esempio gli abbonamenti telefonici, le forniture di luce e gas, i conti correnti e i contratti di lavoro a tempo indeterminato), è possibile recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione alla controparte secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto stesso (tipicamente, attraverso una lettera raccomandata o una PEC). In questo modo, il contratto si interrompe alla ricezione della comunicazione di disdetta, unitamente ai termini di preavviso previsti. 

Tuttavia, se il contratto prevede un periodo minimo di esecuzione, potrebbe essere richiesta una penale alla controparte che contava sulla continuità del rapporto. È importante distinguere il recesso, che interrompe il contratto anticipatamente, dalla disdetta, che impedisce il rinnovo automatico del contratto al termine del periodo minimo stabilito.

Diritto di recesso o di ripensamento

Per concludere questa panoramica sui metodi per annullare un contratto, è possibile utilizzare il diritto di recesso, noto anche come diritto di ripensamento. Questa opzione è disponibile solo per le vendite a distanza, come quelle effettuate tramite telefono o internet. Può essere esercitata solo entro 14 giorni dalla data di stipula o di esecuzione del contratto. 

Tuttavia, se il venditore non informa l’acquirente del diritto di recesso, il periodo di tempo per esercitarlo viene esteso a un anno. Il diritto di ripensamento è riservato solo ai consumatori, non agli imprenditori. La restituzione della merce ricevuta e il rimborso del prezzo pagato (meno il costo di spedizione) sono obbligatori e non possono essere soggetti a penali o clausole contrattuali.

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