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Oggi analizziamo una questione interessante e abbastanza dibattuta in giurisprudenza: in caso di immobili abusivi sotto sequestro, l’ordine di demolizione è valido o no? Il Consiglio di Stato ha affrontato nuovamente questo argomento con la sentenza n. 5529/2023, rigettando il ricorso contro un ordine di demolizione relativo alla sopraelevazione abusiva di un edificio.
L’efficacia dell’ordine di demolizione per gli immobili abusivi
Secondo i richiedenti, la decisione di demolizione non aveva più alcun effetto a seguito della presentazione di una richiesta di verifica della conformità. Sull’argomento Palazzo Spada ricorda che la presentazione di una domanda di sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 380/2001 non annulla la sanzione già emessa, ma sospende solo l’efficacia dell’ordine di demolizione; se la richiesta di sanatoria viene respinta, l’ordine di demolizione torna in vigore.
In contrasto con quanto stabilito per il condono, nel caso in cui venga richiesta un’ispezione di conformità, non esiste alcuna norma che preveda la cessazione dell’ordine di demolizione. Di conseguenza, gli effetti dell’ordine sono sospesi fino alla conclusione del procedimento secondo l’articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
In sostanza, presentare un’istanza di accertamento di conformità non implica la cancellazione dell’ordine di demolizione, ma solo la sua sospensione fino alla decisione sull’istanza. Se l’istanza viene respinta, l’ordine di demolizione diventa nuovamente efficace. Nel caso specifico, l’ordine di demolizione è diventato automaticamente efficace dopo il rigetto dell’istanza di sanatoria.
Quando parte l’ordine di demolizione?
In modo simile, non è fondato l’assunto secondo cui la presenza di un sequestro penale sull’immobile influisce sull’ordine di demolizione. Il TAR, in prima istanza, ha già stabilito che il sequestro penale sull’immobile non costituisce un impedimento assoluto alla demolizione, pertanto non determina la nullità del provvedimento repressivo. Inoltre, un privato che intenda evitare l’effetto ablatorio connesso alla scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, deve intraprendere un’azione attiva, richiedendo il dissequestro all’autorità giudiziaria. L’onere di richiedere il dissequestro dell’immobile al fine di demolirlo non viola il diritto di difesa dell’imputato in sede penale, poiché è possibile richiedere un incidente probatorio per accertare il reale stato dei luoghi, e l’ottemperanza all’ordine di demolizione non costituisce un implicito riconoscimento di colpevolezza in sede penale.
Gli effetti del sequestro degli immobili abusivi
In giurisprudenza sono emersi diversi orientamenti sugli effetti del sequestro degli immobili abusivi, disposti dall’Autorità giudiziaria in sede penale sul procedimento amministrativo di repressione dell’abuso:
- Secondo il primo orientamento, sostenuto in passato, il sequestro non avrebbe alcun impatto sul procedimento amministrativo di demolizione dell’abuso. Questo perché l’autore dell’abuso, destinatario dell’ordinanza di demolizione, potrebbe sempre conformarsi richiedendo il dissequestro all’Autorità giudiziaria competente.
- Un diverso e più recente orientamento, invece, cerca di trovare un equilibrio tra l’interesse pubblico alla tutela del territorio e quello privato alla difesa penale. Sulla base di ciò, il sequestro penale dell’immobile non influisce sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione. Questo appare logico perché, altrimenti, la tutela del territorio verrebbe a dipendere da circostanze che non sono sotto il controllo dell’amministrazione preposta alla tutela. In questo caso, il termine assegnato dall’ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non inizia a decorrere finché l’immobile rimane sotto sequestro. Sta all’autonoma iniziativa della difesa o della magistratura inquirente attivare gli strumenti necessari per ottenere il dissequestro.
Quindi, se un’opera abusiva viene sequestrata penalmente e il sequestro è ancora in corso, il termine per demolirla non inizia a decorrere fino a quando la misura cautelare non viene revocata e il proprietario recupera la disponibilità della proprietà. Pertanto, la constatazione formale di inadempienza deve essere basata sulla mancata demolizione entro novanta giorni dal momento in cui l’immobile è stato dissequestrato.
Come viene fiscalizzato un abuso edilizio?
Infine, l’appellante sostiene che la demolizione non poteva essere effettuata senza pregiudicare la parte costruita in ottemperanza al permesso edilizio. Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 del d.P.R. 380/2001, nota come “fiscalizzazione dell’abuso”. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha sottolineato che la decisione di applicare la sanzione pecuniaria può essere presa solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione, sulla base di un adeguato accertamento tecnico. La valutazione di sostituire la sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria è quindi un’eventualità che può essere considerata solo dopo l’ingiunzione di demolizione. Pertanto, il ricorso è stato respinto e l’ordine di demolizione è legittimo, con i termini che decorrono dal momento del dissequestro dell’immobile.