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Il tempo stringe per il primo pagamento IMU 2023, l’Imposta Municipale Propria sui beni immobili diversi dall’abitazione principale, suddivisa in due rate annuali. La prima rata che deve essere pagata, ovvero l’acconto, scade il 16 giugno, mentre la seconda rata, il saldo, è prevista per il 18 dicembre (poiché il 16 cade di sabato). Ma non spetta a tutti e non tutti dovranno pagare la stessa cifra. Con diverse modifiche nel corso degli anni, l’ultima delle quali con la Legge di Bilancio 2023 e il decreto Milleproroghe, ci sono esenzioni, sospensioni delle rate, nuove aliquote e sconti speciali da considerare. Ma non finisce qui: la dichiarazione IMU 2023 si sovrapporrà a quella del 2021, il cui termine è stato prorogato.
Scopriamo insieme cosa cambia per il calcolo dell’IMU 2023.
A chi spetta il pagamento dell’IMU?
Non tutti i proprietari di case e immobili sono tenuti a pagare l’imposta sul possesso di immobili, ma solo alcuni di essi. In particolare, l’imposta è dovuta da:
- i proprietari di fabbricati, terreni agricoli (solo se posseduti a titolo di piena proprietà) e aree edificabili, in particolare per le seconde case;
- i titolari di diritti reali come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sull’immobile.
- I concessionari di aree demaniali;
- gli utilizzatori degli immobili in leasing, a partire dalla data di stipula del contratto, anche se l’immobile è in corso di costruzione;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esenzioni IMU 2023
Come già accennato, non tutti i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’IMU. Dal 1° gennaio 2014, i proprietari delle abitazioni principali sono esenti dal pagamento dell’imposta sugli immobili, a condizione che appartengano solo ad alcune categorie catastali.
Infatti, per non pagare l’IMU, un’abitazione, oltre ad essere la prima casa, non deve essere classificata come abitazione di lusso A/1, A/8 e A/9. Ma qual è la definizione di prima casa? Si considera tale l’immobile in cui il proprietario risiede abitualmente e ha la sua residenza anagrafica.
Se manca uno solo di questi requisiti, l’immobile viene automaticamente considerato come seconda casa e pertanto soggetto al pagamento dell’IMU.
Non sono tenuti al pagamento dell’imposta:
- il proprietario nudo (se l’immobile è soggetto a un usufrutto);
- l’inquilino dell’immobile (l’imposta è pagata dal titolare dei diritti reali);
- la società di leasing che concede l’uso dell’immobile (pagando l’utilizzatore);
- il comodatario (pagato dal comodante che detiene il titolo di proprietà dell’immobile);
- l’affittuario di un’azienda che include l’immobile (il versamento spetta al proprietario dell’azienda in affitto);
- il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio (l’imposta è pagata dal coniuge che ha ricevuto l’uso dell’immobile).
Novità IMU 2023
Una novità importante per la prima rata dell’IMU 2023 riguarda i coniugi con residenze diverse. Vi è, infatti, la possibilità di considerare come abitazione principale (e quindi esente da Imu) entrambe le abitazioni possedute da coniugi che vivono in comuni diversi e vi stabiliscono la residenza. Questa decisione è stata presa dalla Corte Costituzionale.
Inoltre, non è richiesto il pagamento dell’IMU sulle case popolari, sulle case delle Forze Armate in servizio e sulle case dei cittadini italiani residenti all’estero. L’imposta non è dovuta nemmeno sulle case di persone anziane che risiedono in case di cura. Infine, sono esentati anche gli immobili appartenenti alla Chiesa, ma solo se utilizzati per scopi di culto.
La legge di bilancio 2023 ha inserito inoltre nuove esenzioni, tra cui:
- esenzioni per gli immobili occupati abusivamente (Articolo 1, commi 81 e 82), a condizione che il proprietario presenti denuncia all’autorità giudiziaria;
- esenzioni per gli immobili dell’Accademia dei Lincei (Articolo 1, commi da 639 a 641);
- esenzioni per gli immobili situati in territori colpiti da eventi sismici, come il terremoto del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e quelli successivi al 24 agosto 2016 in Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio.
Inoltre, sulla base del Decreto aiuti per l’alluvione Emilia-Romagna (che ha sospeso i termini per i pagamenti di contributi e scadenze fiscali in scadenza a partire dal 1° maggio), hanno diritto all’esenzione IMU i contribuenti privati e imprese dei Comuni colpiti delle esondazioni in Emilia-Romagna.
Quest’anno c’è stata una novità riguardante la sostituzione dell’IMU con una nuova imposta chiamata ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma) ma solo il Friuli-Venezia Giulia.
Agevolazioni IMU
Per il calcolo bisogna tenere conto anche delle agevolazioni e delle riduzioni previste per l’IMU 2023, . Ecco alcuni sconti applicabili:
- abitazioni concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta, che la utilizzano come abitazione principale (ad eccezione di alcune categorie catastali), hanno una riduzione del 50% sulla base imponibile dell’IMU;
- i pensionati esteri (che percepiscono una pensione in regime di convenzione con l’Italia) che possiedono una casa in Italia, non affittata e non in comodato d’uso, pagano il 37,5% dell’IMU dovuta.
- aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
- le abitazioni locate a canone concordato hanno una riduzione del 75% dell’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune.
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, hanno una riduzione del 50% sulla base imponibile per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità.
Quando si deve pagare l’IMU 2023? Ecco le scadenze
Come accennato in precedenza, l’IMU può essere pagata in due rate (la prima entro il 16 giugno 2023 come acconto e la seconda entro il 18 dicembre 2023 come saldo), oppure in un’unica rata (entro il 16 giugno 2023).
Inoltre, entro il 30 giugno 2023, si deve presentare la dichiarazione IMU 2022 per le variazioni intervenute durante l’anno che influiscono sulla determinazione dell’imposta dovuta. Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel 2021 è stato prorogato al 30 giugno 2023.
Come pagare l’IMU
Sia l’acconto che la rata unica o il saldo, possono essere pagati in diversi modi.
- mediante il Modello F24 standard o semplificato (compilando la “sezione Imu e altri tributi locali” e gli importi da versare si indicano nella colonna “importi a debito versati”);
- attraverso la piattaforma PagoPA;
- con l’apposito bollettino postale;
- tramite gli intermediari fiscali abilitati (commercialista o consulente fiscale).
Aliquote IMU 2023
La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:
- approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006];
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
Ecco la tabella fornita dal MEF con aliquote IMU e regole previste per ciascuna fattispecie:
fattispecie | norma di riferimento | aliquota stabilita dalla legge | aliquota minima che può essere stabilita dal comune | aliquota massima che può essere stabilita dal comune | ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019) |
---|---|---|---|---|---|
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 | art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 | Esente | Esente | Esente | non previsto |
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200 | art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 | 0,5%* | 0 | 0,6%* | non previsto |
fabbricati del gruppo catastale D | art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 | 0,86% (0,76% riservato allo Stato) | 0,76% | 1,06% | non previsto |
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) | art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 | 0,1% (esenti dal 2022) | 0 | 0,25% (esenti dal 2022) | non previsto |
fabbricati rurali strumentali | art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 | 0,1% | 0 | 0,1% | non previsto |
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 0,86% | 0 | 1,06% | 1,14% |
aree fabbricabili | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 0,86% | 0 | 1,06% | 1,14% |
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) | art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 | 0,76% | 0 | 1,06% | non previsto |
Il Consiglio comunale è quindi incaricato di determinare le aliquote dell’IMU tramite una delibera che deve essere approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento.
Tuttavia, quest’anno c’è una novità: se il Comune delibera nuove aliquote entro il 14 ottobre, queste verranno utilizzate nel saldo dell’anno (e nel ricalcolo dell’acconto). Se invece non le delibera e pubblica entro tale data sul Portale del Federalismo Fiscale, verranno applicate le aliquote minime (8,6 per mille) previste dalla Legge n. 160/2019.
Fino allo scorso anno, in assenza di una nuova delibera entro ottobre, si dovevano utilizzare le aliquote applicate l’anno precedente.
IMU non pagata: come mettersi in regola
Coloro che non effettuano il pagamento entro i termini previsti hanno due opzioni:
- pagare in ritardo con il ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni per il pagamento tardivo;
- oppure pagare a rate.
Se non viene effettuato il ravvedimento operoso, il Comune notifica al contribuente l’avviso di accertamento per recuperare le somme non versate, sanzioni amministrative ed interessi. In questo caso, il contribuente può richiedere al proprio Comune di rateizzare le somme dovute. Deve però pagare anche gli interessi legali in base ai giorni di ritardo tra la scadenza della rata e la data di pagamento con sanatoria. Dal 1° gennaio 2023, l’interesse legale annuo è passato dall’1,25% al 5% annuo.
Come rateizzare l’IMU
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato che anche quest’anno sarà possibile rateizzare l’IMU, come indicato in un documento del 20 settembre 2021. Tuttavia, è possibile ottenere la rateizzazione solo se si dimostra di essere in una situazione temporanea di difficoltà economica comprovata.
Il debito può essere suddiviso in un massimo di 72 rate mensili, ma le autorità locali possono regolare le condizioni e le modalità di rateizzazione delle somme dovute, purché la durata non sia inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a 6.000,01 euro. È importante verificare se il proprio Comune ha deliberato diverse modalità di rateizzazione dell’IMU prima di procedere.