Indice
- 1 Le modifiche al superbonus 110 per la cessione del credito
- 2 Rimodulazione del superbonus 110 nel Decreto Rilancio
- 3 Il sistema delle eccezioni
- 4 Contributo superbonus per i soggetti a basso reddito
- 5 Detrazione indiretta in 10 anni
- 6 Banche autorizzate ad effettuare 3 cessioni del credito
- 7 SACE offre garanzia per finanziamenti alle imprese in difficoltà
- 8 Superbonus 110: proroga unifamiliari
Il 12 aprile sono entrate in vigore le ultime novità sul Superbonus al 110% e la cessione dei crediti. Le nuove regole riguardano la proroga del Superbonus per le villette alle misure introdotte dal governo Meloni per sbloccare il processo e sono contenute nella legge di conversione del decreto cessione crediti approdato in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023.
Ricordiamo che con il decreto Aiuti-Quater e la legge di bilancio, è stata introdotta una proroga per le case unifamiliari con una detrazione ridotta al 90%. Per i condomini e le villette a schiera che rispettano determinate scadenze, sarà possibile continuare a beneficiare dell’ecobonus al 110%.
Una ulteriore revisione al Superbonus è stata introdotta dal decreto legge n.11 del 16 febbraio 2023, che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per questa e altre misure come sismabonus, ecobonus, bonus facciate e bonus ristrutturazioni), lasciando come unica modalità di agevolazione la detrazione delle spese in dichiarazione dei redditi.
Ecco le ultime notizie e come cambia il superbonus nel 2023, compresa la questione della cessione del credito.
Le modifiche al superbonus 110 per la cessione del credito
Con il voto di fiducia al Governo, le modifiche al superbonus 110 apportate al Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono considerate definitive.
In particolare quelle relative a:
- detrazioni fiscali;
- superbonus;
- meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito);
- possibilità di finanziamento per le imprese in crisi di liquidità.
Basandoci sui dati aggiornati a marzo 2023 il Superbonus è costato allo Stato 75,3 miliardi di euro.
Per capire completamente le novità, è quindi necessario considerare le modifiche previste dall’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater insieme a quelle già in vigore contenute nell’articolo 1, comma 894 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Come noto, questa legge ha riformato il sistema di eccezioni per utilizzare il superbonus 110% anche sulle spese sostenute nel 2023.
Le due disposizioni delineano un quadro normativo differenziato in base ai soggetti beneficiari della detrazione fiscale. Nello specifico quelli previsti all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio alle lettere a), b) e d-bis).
Si tratta quindi degli interventi realizzati:
- dai condomini o assimilati tali per la presenza di parti comuni come previste all’art. 1117 del codice civile;
- dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.
Possono quindi beneficiare quindi del Superbonus condomini, proprietari di edifici composti da due a quattro unità immobiliari separate, anche se posseduti da un singolo proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
Salvo casi specifici e scadenze rimodulate, la detrazione sarà valida fino al 2025, nelle seguenti misure:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
- 70% per quelle sostenute nel 2024
- 65% per quelle sostenute nel 2025
Rimodulazione del superbonus 110 nel Decreto Rilancio
La prima cosa da notare è che l’incentivo fiscale è stato modificato dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023. Ciò significa che l’articolo 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio è stato modificato e diventerà il seguente, diviso in singoli periodi per facilità di lettura:
Decreto Rilancio: Periodo 1
“Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025”.
Decreto Rilancio: Periodo 2
“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Decreto Rilancio: Periodo 3
“Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro”.
Decreto Rilancio: Periodo 4
“Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023”.
In riferimento all’utilizzo del superbonus 90% per gli interventi sulle unifamiliari e gli immobili indipendenti con accesso autonomo viene aggiunto il seguente comma 8-bis.1:
“Ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto”.
La tabella 1-bis definisce infatti le modalità di calcolo del quoziente familiare necessario per determinare il reddito di riferimento del contribuente che sostiene le spese.
Ecco la tabella:
Numero di parti | |
---|---|
Contribuente | 1 |
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente | Si aggiunge 1 |
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a: | |
un familiare | Si aggiunge 0,5 |
due familiari | Si aggiunge 1 |
tre o più familiari | Si aggiunge 2 |
All’art. 119, comma 8-ter, dopo il primo periodo si aggiunge: “Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento”.
Il sistema delle eccezioni
Come anticipato, il comma 2 dell’art. 9 sarà abrogato. Per il sistema delle eccezioni alla rimodulazione dell’incentivo occorre quindi far riferimento alla Legge di Bilancio 2023. Questa prevede la possibilità di utilizzare l’aliquota del 110% per gli interventi realizzati:
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, che abbiano presentato la CILAS entro il 25 dicembre 2022;
- dai condomini o assimilati tali che:
- entro il 18 novembre 2022 abbiano deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
- tra il 19 e il 24 novembre 2022 abbiano deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l’acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022.
La data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- dall’amministratore del condominio;
- nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino eletto presidente di assemblea.
Contributo superbonus per i soggetti a basso reddito
L’articolo 9, comma 3 prevede l’erogazione di un contributo superbonus non soggetto a imposte sui redditi per i soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali indicate nell’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1 del Decreto Rilancio, per gli interventi elencati nel primo e terzo periodo del comma 8-bis.
Il contributo è autorizzato con una spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2023. Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate secondo i criteri e le modalità stabilite da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Questo dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti-quater.
Detrazione indiretta in 10 anni
L’articolo 9, comma 4 del Decreto Aiuti-quater introduce un’eccezione alla normativa del meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio. L’articolo permette ai crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, di essere fruiti in 10 rate annuali di importo uguale, invece della rateizzazione originaria prevista per questi crediti. Per ottenerlo è necessario l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.
Banche autorizzate ad effettuare 3 cessioni del credito
L’art. 9, comma 4-bis e 4-ter, prevede una modifica retroattiva al meccanismo, e stabilisce infatti la possibilità di 3 cessioni in luogo delle attuali 2 effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
In questo modo si avrà:
- una prima cessione libera;
- tre cessioni a banche e intermediari finanziari;
- un’ulteriore cessione dalle banche in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.
SACE offre garanzia per finanziamenti alle imprese in difficoltà
L’articolo 9, comma 4-quater stabilisce che SACE S.p.A. possa fornire le garanzie previste dall’articolo 15 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50.
Le condizioni sono quelle previste dalle procedure e dai termini, a beneficio di:
- banche;
- istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali;
- altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
I finanziamenti sono atti a soddisfare le esigenze di liquidità delle imprese con codici ATECO 41 e 43, che hanno effettuato interventi di ristrutturazione.
Superbonus 110: proroga unifamiliari
Per quanto riguarda le novità sul super bonus 110 per le unifamiliari non ci sarà una vera e propria proroga ma una modifica. Sarà possibile accedere alla detrazione del 90% per gli interventi avviati dall’1 gennaio 2023.
Nello specifico, questo riguarda solo gli interventi per i quali:
- il contribuente che sostiene le spese sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente che sostiene le spese abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando la procedura di cui all’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio e il quoziente familiare di cui alla Tabella 1-bis, allegata al D.L. n. 34/2020 stesso.
Quindi non si applica più quanto previsto dall’articolo 119, comma 10 del Decreto Rilancio che consentiva l’utilizzo del superbonus solo su due unità immobiliari. Gli stessi soggetti non potranno utilizzare questa agevolazione neanche per la ricostruzione di unità collabenti poiché non possono essere adibite ad abitazione principale.
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